Il Superbonus al 110% si applica a tutti gli interventi di risparmio energetico realizzati sugli interi edifici, di proprietà condominiale o privata.

Dal 16 luglio 2020 il Decreto Rilancio DL 34/2020 è legge. Il superbonus 110% è confermato e sono attese le norme attuative che riguardano lo sconto in fattura e la cessione del credito di imposta, il tetto di spesa e i massimali di costo degli interventi e le modalità di trasmissione delle asseverazioni all’ENEA per gli interventi eseguiti. Le agevolazioni vengono estese anche alle seconde case e sono valide anche per gli interventi su due unità immobiliari e per quelli di efficientamento energetico con demolizione e ricostruzione. Il superbonus sull’isolamento termico vale anche per le superfici opache orizzontali, verticali e inclinate, e quindi per i solai e per tutte le tipologie di tetti.

Al momento mancano i decreti di attuazione su alcuni aspetti, tra cui le modalità di attuazione della cessione del credito di imposta.

Che cosa significa reddito d’imposta cedibile? Prima di passare in rassegna gli interventi che possono usufruire degli sgravi previsti dal Decreto Rilancio, è bene ricordare che il bonus di detrazione fiscale funziona nel seguente modo. Il contribuente che, nel 2020 e 2021, sostenga spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di restauro della facciata, di migliorie antisismiche e di efficienza energetica, può ottenere una detrazione fiscale del 110%, spalmata in 5 anni.

Oppure il bonus può essere trasformato in credito di imposta, usufruendo subito dello sconto fiscale. O ancora, è possibile ottenere uno sconto sul prezzo da pagare al fornitore che esegue i lavori, da quest’ultimo recuperato dal fisco sotto forma di credito di imposta oppure con facoltà di cessione ad altri soggetti. La procedura della cessione del credito è in via di definizione e potrà essere applicata anche a bonus precedenti il Decreto Rilancio 2020.